martedì 24 maggio 2011

L'Italia aderisce al sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale.

Durante la conferenza stampa dell'AYSS (Association of Yacht Support Services) si è ribadito che da questa stagione anche l'Italia farà rispettare la nuova Normativa Europea che richiede un preavviso di arrivo per le navi in transito nei porti Nazionali. Infatti DL del 16 febbraio 2011, n. 18 in attuazione della direttiva 2009/17/CE mod. richiede che, le navi commerciali (yachts compresi) di oltre 300 tonnellate e le navi da diporto comunque superiori a 45 metri, trasmettano al porto di arrivo gli estremi identificativi (nome, bandiera, numero IMO, ecc), il tempo stimato di arrivo e il numero totale di persone a bordo. Se il viaggio è più lungo di 24 ore, l'avviso deve essere effettuato almeno 24 ore di anticipo. Se il viaggio è più breve di 24 ore, l' avviso deve essere fatto prima di lasciare il porto di partenza o la relativa zona di pilotaggio.


lunedì 9 maggio 2011

Decreto Legge Sviluppo 2011 e Nautica da Diporto

Ecco alcune modifiche apportate dal decreto legge < sviluppo > al codice della nautica da diporto DL 18/07/2005, n. 171, per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali:

L' articolo 1 comma 1:  "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alla navigazione da diporto", viene modificato con il seguente: "Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini  commerciali mediante le unità da diporto di cui all’articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172."

L' articolo 1 comma 2: "Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro." viene modificato con il seguente: "Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.”

Link d'interesse [ Ucina: "Svolta storica per il settore" ] via ilgiornale.it