sabato 21 novembre 2009

Titoli del Diporto Italiani: un 2010 di novità ?

Neanche "L'Azzeccagarbugli" Manzoniano potrebbe, allo stato attuale delle cose, dipanare il groviglio di leggi, regolamenti e circolari applicative, che regolamentano il lavoro dello "Skipper Italiano".

Il famigerato D.M. 121/05 e le successive circolari applicative hanno creato sbarramenti difficilmente superabili per la carriera dei marittimi del diporto Italiano. Il risultato è stato spesso dismissione della bandiera Italiana per gli armatori, l'illusorio rifugio verso costosi titoli professionali esteri (vedi Yachtmaster) da parte dei marittimi, ma sopratutto l'aumento del lavoro nero, svolto dai più con la diffusa formula della locazione di imbarcazioni con skipper patentato.

Un ulteriore "mazzata" è stata
la risposta secca dell'IMO ( International Maritime Organization ) nel confermare che i titoli professionali del diporto valgono solo per l'Italia, perche' istituiti con una Legge Italiana priva di corrispondenze con gli altri titoli internazionali.

Le associazioni dei marittimi e le altre associazioni operanti nel settore nautico (vedi rif.) hanno lavorato ed ottenuto un tavolo di lavoro per dialogare con il competente Ministero ed ottenere risultati a breve e medio termine.
Le richieste vanno dalla modifica al DM 121/05, per rendere più accessibile (o almeno possibile) la carriera del marittimo del diporto, fino alla totale (quanto improbabile) abolizione dello stesso Decreto Ministeriale.

In tutte le proposte di modifica è comunque contemplato un titolo professionale di ingresso per il comando delle imbarcazioni da diporto adibite ad uso commerciale. Il titolo provvisoriamente denominato "Ufficiale del diporto per la Navigazione Costiera" o "Ufficiale del diporto di 2^ Classe" avrebbe caratteristiche simili a quelle del vecchio Conduttore abilitato al noleggio. Notizie più certe dovrebbero arrivare tra un paio di mesi.

Alcuni link di interesse:
- www.laamitalia.org ;
- www.amdmarso.org ;
- www.unicanautica.it ;
- www.associazione-aedi.it


domenica 18 ottobre 2009

STCW'95: Corsi di formazione per i marittimi pagati dalla Regione Sicilia

Pozzallo (RG) – La Regione Sicilia finanzierà i corsi di formazione per i marittimi siciliani che risultano iscritti nei compartimenti della capitanerie della Sicilia, quattro dei quali indispensabili per intraprendere la carriera marittima. La notizia è stata resa nota dal Movimento Politico “Pozzallo Giovane” che, in un comunicato stampa, non nasconde la propria soddisfazione per un “importante traguardo che il Movimento Politico “Pozzallo Giovane”, che opera tra la gente e per la gente, ha raggiunto coinvolgendo direttamente i cittadini”.

Link articolo: ilGiornalediRagusa

domenica 6 settembre 2009

Sgravi contributivi per le imprese.

Il decreto " mille proroghe " ha prorogato per l'anno in corso, nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo. La legge è entrata in vigore dal 1° marzo 2009 e l'Inps ha recentemente emanato una circolare contenente le modalità operative riguardanti: Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n.522."


Link della Circolare

venerdì 27 marzo 2009

GMDSS nel Diporto Commerciale

Lo scopo principale del sistema GMDSS e' quello di individuare e localizzare, in qualunque punto del globo, un unità in imminente situazione di pericolo o "DISTRESS", e di allertare la stazione costiera più idonea per l'invio ed il coordinamento dei mezzi di salvataggio SAR (Search And Rescue).

Il globo, nel sistema GMDSS ( Global Maritime Distress and Safety System ), è suddiviso in 4 Aree:

AREA 1: è l'area di navigazione coperta da una stazione costiera entro le 20/30 mi
glia dalla costa ed utilizza un'apparato VHF (max 25 watt) con ascolto DSC (Digital Selective Calling) sul Ch 70.

AREA 2: area di navigazione che va dalle 250 alle 400 miglia c
irca dalla stazione costiera. Utilizza apparati MF (onde medie) con ascolto in DSC sulla frequenza 2182.5 Khz (Watchkeeping freq.).

AREA 3: area di navigazione oceanica coperta da almeno una stazione costiera in ascolto permanente con apparati MF/HF (onde medie/corte) con frequenze DSC da 4207.5 e 16804.5 Khz e da 4 satelliti geostazionari equatoriali chiamati IMMARSAT

AREA 4: quest'area comprende le zone di mare al di fuori delle
prime 3 aree con latitudine maggiore di 70°N e 70°S (zone polari).

Gli apparati del sistema GMDSS utili per il diporto sono, oltre il ben noto VHF/DSC, la stazione HF/SSB e l'Epirb. Coloro che navigano professionalmente, devono essere necessariamente qualificati per operare con tali sistemi.
Esistono due certificati per operatore GMDSS:
- il Roc (restricted operator's certificate) per coloro che navigano in AREA 1;
- il Goc (general operator's certificate) per coloro che navigano in AREA 2,3 e 4.

Link di interesse: egmdss.com


domenica 15 marzo 2009

Nuova possibilita' per accedere al titolo di Capitano del Diporto

E' stata riaperta la possibilita' ai possessori dei titoli professionali di "padrone marittimo" e "marinaio autorizzato" (oggi abrogati) di accedere all'esame per "Capitano del Diporto". Tale possibilità e' limitata fino al 31 luglio 2009.

Pubblichiamo estratto della Circolare Ministeriale in data 11.03.2009.


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Divisione 6


Alle Direzioni Marittime
Alle Capitanerie di Porto
e.p.c. Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Oggetto: Conseguimento del titolo professionale di Capitano del diporto da parte dei marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di "Padrone marittimo" e "Marinaio Autorizzato"e dei titoli di Ufficiale di macchina e Capitano di macchina del diporto – D.M. 10 maggio 2005, n. 121.

Seguito lettera circolare n. 10549 in data 24.6.2008. Con il dispaccio cui si fa seguito, erano state impartite varie diposizioni, tra cui quelle relative all’acquisizione senza esame del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto da parte dei marittimi indicati in oggetto, consentendo inoltre a costoro di accedere direttamente all’esame per il conseguimento del titolo professionale di capitano del diporto.

Riguardo alle succitate disposizioni sono state peraltro segnalate alcune perplessità applicative, in particolare nella valutazione del requisito della navigazione per l’accesso all’esame. Al fine quindi di dirimere le difficoltà rappresentate si precisa quanto segue:
• La possibilità di accesso diretto va intesa nel senso che l’ammissione all’esame di Capitano del diporto non è necessariamente subordinata al possesso del titolo immediatamente inferiore. Ne consegue che al fine esclusivo dell’ammissione all’esame per le figure di “Padrone marittimo” e “Marinaio autorizzato”, stante il diverso regime giuridico originario relativo alle esperienze di navigazione richieste per l’acquisizione di detti titoli professionali, nel computo del periodo di navigazione necessario all’ammissione all’esame di Capitano del diporto (24 mesi di navigazione) dovranno essere considerati anche i periodi di navigazione già effettuati per l’acquisizione del titolo
professionale marittimo posseduto dal candidato (“Padrone marittimo” o “Marinaio autorizzato”).

• [omissis]

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Enrico Maria Pujia

lunedì 2 febbraio 2009

MAMS PER I MARITTIMI DEL DIPORTO

Il Ministero dei Trasporti con la circolare 646 del 19 gennaio 2009 considerando l'esigenza di sicurezza delle unità da diporto, sebbene con una diversa impostazione della materia rispetto le navi mercantili, fornisce le seguenti istruzioni operative:

Nel caso della navigazione da diporto (laddove cioè non sussiste l'obbligo della tenuta del giornale nautico che riporta, tra l'altro, la dichiarazione del comandante della nave in merito all'effettivo espletamento delle predette esercitazioni) può ritenersi sufficiente, ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS la sussistenza dei due documenti sottoindicati:

1. la copia del ruolino equipaggio (Art. 38 del D. Lgs. n. 171/2006) ovvero quella dichiarazione di sbarco (descharge certificate) se l'imbarco è stato effettuato su un'unità batente bandiera estera;

2. la compilazione del Modello A, allegato al Decreto Direttoriale citato (con esclusione dell'indicazione del n. IMO, qualora l'unità non ne sia più in possesso e sostituita dalla sigla di individuazione ( Art. 25 del D. Lgs. n.171/2006)). Tale dichiarazione ( autodichiarazione, laddove il comandante dell'unità sia il candidato ), dovrà essere resa dal comandante o dal proprietario dell'unità (nel caso di uso privato del mezzo) e vistato dall' Autorità Marittima.

Sempre ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS, nel caso in cui lo stesso abbia già superato l'esame di Ufficiale di Navigazione del Diporto e sia in possesso di tutti gli altri requisiti, con la sola eccezzione del corso MAMS, può ottenere un certificato di abilitazione temporaneo, non sul modello antifrode e non rinnovabile, della durata del viaggio (massimo un anno), finalizzato al conseguimento dell'addestramento.

MAMS: certificato di marittimo abilitato mezzi di salvataggio

domenica 1 febbraio 2009

LE NUOVE REGOLE DEL NOLEGGIO:

- Le unità da diporto adibite al noleggio saranno soggette ad una visita da parte di un ente tecnico che comprende il controllo del motore, dell'impianto elettrico, delle dotazioni di sicurezza e dell'ispezione a secco della carena. Tale visita sostituirà il normale "certificato di sicurezza" (che si rinnova ogni quattro anni) con il "certificato di idoneita al noleggio" rilasciato dalle Capitanerie di Porto, da rinnovare ogni tre anni.

- Le unità da diporto adibite al noleggio, dovranno avere a bordo, indipendentemente dalla navigazione intrapresa, tutte le dotazioni previste dalla categoria "oltre 50 mg dalla costa". A bordo dovrà esserci la boetta Epirb e la radio VHF con il dispositivo DSC (funzione di localizzazione automatica) ora imposto per la navigazione oltre le 6 mg dalla costa. A causa dell'obbligatorietà di questi dipositivi, i Conduttori per le Imbarcazioni Adibite al Noleggio, dovranno conseguire il certificato GMDSS abilitante all'utilizzo di questi sistemi, pena il rifiuto di imbarco da parte della A.M. o l'auto limitazione alla navigazione entro le 6 mg.

- Le unità da diporto adibite al noleggio superiori a 18 mt di lunghezza o che comunque trasportino più di 6 passeggeri devono avere almeno due persone di equipaggio.