Nel caso della navigazione da diporto (laddove cioè non sussiste l'obbligo della tenuta del giornale nautico che riporta, tra l'altro, la dichiarazione del comandante della nave in merito all'effettivo espletamento delle predette esercitazioni) può ritenersi sufficiente, ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS la sussistenza dei due documenti sottoindicati:
1. la copia del ruolino equipaggio (Art. 38 del D. Lgs. n. 171/2006) ovvero quella dichiarazione di sbarco (descharge certificate) se l'imbarco è stato effettuato su un'unità batente bandiera estera;
2. la compilazione del Modello A, allegato al Decreto Direttoriale citato (con esclusione dell'indicazione del n. IMO, qualora l'unità non ne sia più in possesso e sostituita dalla sigla di individuazione ( Art. 25 del D. Lgs. n.171/2006)). Tale dichiarazione ( autodichiarazione, laddove il comandante dell'unità sia il candidato ), dovrà essere resa dal comandante o dal proprietario dell'unità (nel caso di uso privato del mezzo) e vistato dall' Autorità Marittima.
Sempre ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS, nel caso in cui lo stesso abbia già superato l'esame di Ufficiale di Navigazione del Diporto e sia in possesso di tutti gli altri requisiti, con la sola eccezzione del corso MAMS, può ottenere un certificato di abilitazione temporaneo, non sul modello antifrode e non rinnovabile, della durata del viaggio (massimo un anno), finalizzato al conseguimento dell'addestramento.
MAMS: certificato di marittimo abilitato mezzi di salvataggio