lunedì 2 febbraio 2009

MAMS PER I MARITTIMI DEL DIPORTO

Il Ministero dei Trasporti con la circolare 646 del 19 gennaio 2009 considerando l'esigenza di sicurezza delle unità da diporto, sebbene con una diversa impostazione della materia rispetto le navi mercantili, fornisce le seguenti istruzioni operative:

Nel caso della navigazione da diporto (laddove cioè non sussiste l'obbligo della tenuta del giornale nautico che riporta, tra l'altro, la dichiarazione del comandante della nave in merito all'effettivo espletamento delle predette esercitazioni) può ritenersi sufficiente, ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS la sussistenza dei due documenti sottoindicati:

1. la copia del ruolino equipaggio (Art. 38 del D. Lgs. n. 171/2006) ovvero quella dichiarazione di sbarco (descharge certificate) se l'imbarco è stato effettuato su un'unità batente bandiera estera;

2. la compilazione del Modello A, allegato al Decreto Direttoriale citato (con esclusione dell'indicazione del n. IMO, qualora l'unità non ne sia più in possesso e sostituita dalla sigla di individuazione ( Art. 25 del D. Lgs. n.171/2006)). Tale dichiarazione ( autodichiarazione, laddove il comandante dell'unità sia il candidato ), dovrà essere resa dal comandante o dal proprietario dell'unità (nel caso di uso privato del mezzo) e vistato dall' Autorità Marittima.

Sempre ai fini dell'ammissione dell'interessato agli esami MAMS, nel caso in cui lo stesso abbia già superato l'esame di Ufficiale di Navigazione del Diporto e sia in possesso di tutti gli altri requisiti, con la sola eccezzione del corso MAMS, può ottenere un certificato di abilitazione temporaneo, non sul modello antifrode e non rinnovabile, della durata del viaggio (massimo un anno), finalizzato al conseguimento dell'addestramento.

MAMS: certificato di marittimo abilitato mezzi di salvataggio

domenica 1 febbraio 2009

LE NUOVE REGOLE DEL NOLEGGIO:

- Le unità da diporto adibite al noleggio saranno soggette ad una visita da parte di un ente tecnico che comprende il controllo del motore, dell'impianto elettrico, delle dotazioni di sicurezza e dell'ispezione a secco della carena. Tale visita sostituirà il normale "certificato di sicurezza" (che si rinnova ogni quattro anni) con il "certificato di idoneita al noleggio" rilasciato dalle Capitanerie di Porto, da rinnovare ogni tre anni.

- Le unità da diporto adibite al noleggio, dovranno avere a bordo, indipendentemente dalla navigazione intrapresa, tutte le dotazioni previste dalla categoria "oltre 50 mg dalla costa". A bordo dovrà esserci la boetta Epirb e la radio VHF con il dispositivo DSC (funzione di localizzazione automatica) ora imposto per la navigazione oltre le 6 mg dalla costa. A causa dell'obbligatorietà di questi dipositivi, i Conduttori per le Imbarcazioni Adibite al Noleggio, dovranno conseguire il certificato GMDSS abilitante all'utilizzo di questi sistemi, pena il rifiuto di imbarco da parte della A.M. o l'auto limitazione alla navigazione entro le 6 mg.

- Le unità da diporto adibite al noleggio superiori a 18 mt di lunghezza o che comunque trasportino più di 6 passeggeri devono avere almeno due persone di equipaggio.