venerdì 26 settembre 2008

Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio: il nuovo regolamento.

Estratto del Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.L. 18 luglio 2005, n. 17 del codice della nautica da diporto.


Art. 78. Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio.
2. Alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di età inferiore ad un anno.

Art. 79. Tipi di navigazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.

Art. 80. Tipi di visite

1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio; b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio; c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono richieste dall'armatore o, in mancanza, dal proprietario dell'unita' ovvero dal loro legale rappresentante.
Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.

Art. 81. Dichiarazione di idoneità

1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico affidato.

Art. 82. Certificato di idoneità

1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII, e' rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, sulla base della dichiarazione di idoneità, dall'autorita' marittima o dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24 del presente regolamento;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture dei trasporti annota nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato di idoneità rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia del certificato emesso.
6. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita' provvede al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità, sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorita' consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero, per i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 83. Validità del certificato di idoneità

1. Il certificato di idoneità e' rinnovato ogni tre anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità.
2. Il certificato di idoneità e' sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.

Art. 84. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità

1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore,all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Art. 85. Visita iniziale

1. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un'ispezione a secco della carena.

Art. 86. Visite periodiche

1. Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneità per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

Art. 87. Visite occasionali

1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneità, lo stesso perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida.
2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorché sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

Art. 88. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto impiegate in attività di noleggio hanno a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e IX.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i cui proprietari o armatori dichiarano di effettuare navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione e' annotata sul certificato d'idoneità a cura degli uffici indicati nell'articolo 82, comma 1.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.

Art. 89. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio

1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.

(Gazzetta Ufficiale nr. 222 del 22 set 2008 - Supp. Ordinario nr. 223)

Sito del Ministero dei Trasporti: Comunicato

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